Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (c.f.
97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso
i cui uffici domicilia in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12;  fax:
06/96514000; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, 
 
                            Nei confronti 
 
    della Regione Molise, in  persona  del  Presidente  della  Giunta
Regionale, per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2015 pubblicata sul BUR n.  7
del 27  marzo  2015,  recante:  "Disposizioni  straordinarie  per  la
garanzia dei livelli essenziali di assistenza". 
    La legge della regione  Molise  26  marzo  2015,  n.  3,  recante
"Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli essenziali di
assistenza", presenta  profili  d'illegittimita'  costituzionale  per
contrasto con i principi fondamentali della legislazione  statale  in
materia di  tutela  della  salute  e  di'  coordinamento  di  finanza
pubblica, in violazione dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  e  per
violazione dell'art. 120 Cost. 
    La legge regionale in esame  detta  disposizioni  in  materia  di
contratti di lavoro  a  tempo  determinato  a  garanzia  dei  livelli
essenziali  di  assistenza.  In  particolare  l'art.  2  della  legge
regionale citata, al comma 1, prevede che "[....] l'Azienda sanitaria
del Molise (ASReM) e gli enti del Sistema sanitario nazionale  (SSR),
in relazione al proprio  effettivo  fabbisogno  e  nel  rispetto  dei
vincoli  finanziari  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia
nonche' dal Decreto del Commissario ad acta  n.  4  del  1°  febbraio
2010, in attuazione di  quanto  disposto  dal  decreto-legge  del  31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge del  30
ottobre 2013, n. 125, possono disporre la proroga, anche fino  al  31
dicembre 2015,  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  in
scadenza  nel  periodo  di  vigenza  della   presente   legge.   Tale
disposizione si applica esclusivamente ai soggetti che hanno maturato
alla  data  di  pubblicazione  della   legge   di   conversione   del
decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, almeno tra anni  anche  non
continuativi alle proprie dipendenze". 
    Il comma 2 del medesimo  art.  2  dispone  che  "la  proroga  dei
contratti di cui al comma I non e' considerata nuova assunzione". 
    Il comma 3, dell'art. 2 aggiunge che "[....] l'ASReM e  gli  enti
del SSR possono disporre la  proroga  degli  incarichi  originari  di
collaborazione coordinata e continuativa, in via eccezionale, al solo
fine di completare il  progetto  e  per  ritardi  non  imputabili  al
collaboratore, ferma restando a misura del compenso pattuito in  sede
di  affidamento  dell'incarico,  nei  limiti   della   disponibilita'
complessiva dei finanziamenti assegnati ai sensi dell'art.  1,  comma
34  e  34  bis,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  per  la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e  di  rilievo
nazionale". Infine il comma 4, dell'art.  2  prevede  che  "[....]  i
contratti   libero   professionali   in    essere    del    personale
infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del  Molise
possono essere prorogati con oneri a  carico  del  progetto  «Sanita'
Penitenziaria e territorio», approvato con decreto del Commissario ad
acta  n.  88  del  2  novembre  2011,  fino   a   concorrenza   della
disponibilita' dei finanziamenti assegnati per  la  realizzazione  di
detta linea progettuale". 
    Premesso  quanto  sopra  in  ordine  ai  contenuti  della   legge
regionale in  esame,  occorre  rilevare  che  la  regione  Molise  e'
sottoposta  a  piano  di  rientro  dal   disavanzo   sanitario,   per
l'attuazione  del  quale  e'  stato,  peraltro,   nominato   apposito
Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione. 
    Occorre, soprattutto, evidenziare che per la regione Molise opera
il  blocco  automatico  del  turn-over  del  personale  del  servizio
sanitario regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge  30
dicembre 2004, n. 311 (come modificato dall'art. 2, comma  76,  della
legge n. 191/2009 - Legge finanziaria 2010 e, da ultimo, dall'art. 1,
comma 583 della legge n. 190/2014 - legge di stabilita' 2015). 
    Tale disposizione statale prevede, infatti, il blocco  automatico
del "turn over" del personale del  SSR,  in  caso  di  disavanzo  nel
settore sanitario, accertato in esito al monitoraggio trimestrale. In
particolare,  ai  sensi  della  predetta  normativa,  qualora   venga
accertata dagli organismi di verifica e monitoraggio  una  situazione
di  squilibrio  economico-finanziario  del  settore  sanitario,   non
tempestivamente ed adeguatamente "corrette dalla Regione medesima, si
applicano: il blocco automatico del turn-over fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di verifica  (dunque,  nel  case  di
specie, come si vedra' fino al  31  dicembre  2016);  il  divieto  di
effettuare spese non obbligatorie  per  il  medesimo  periodo;  nella
misura  massima  prevista  della  vigente   normative   l'addizionale
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e  le  maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
    Viene  altresi'  specificato  che  i   contratti   stipulati   in
violazione del blocco automatico del turn-over sono nulli e  che,  in
sede di verifica annuale degli adempimenti, la Regione interessata e'
tenuta  ad  inviare  una  certificazione,  sottoscritta  dal   legate
rappresentante dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario,
attestante il rispetto del suddetti vincoli. 
    In  ragione  della  citata  normativa,  nella   Regione   Molise,
impegnata dal 2007 nel Piano di Rientro  dal  disavanzi  del  settore
sanitario, il blocco automatico del turn-over e'  scattato  nell'anno
2012.  La  predetta  Regione  ha  rappresentato  agli  organismi   di
monitoraggio del Piani di rientro (Tavola adempimenti e Comitato Lea)
di volersi avvalere della facolta' di ottenere la deroga reintrodotta
dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 158/2012, convertito nella legge
n. 189/2012, secondo cui:  "nelle  regioni  sottoposte  al  piano  di
rientro dai disavanzi sanitari nelle quali sia  scattata  per  l'anno
2012 il blocco automatico del turn-over ai sensi dell'art.  1,  comma
174,  della  medesima  legge  n.   311   del   2004,   e   successive
modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo  anno  il
blocco del turn-over  in  attuazione  del  piano  di  rientro  o  dei
programmi operativi di  prosecuzione  del  piano,  tale  blocco  puo'
essere disapplicato, nel limite del 15 per cento  e  in  correlazione
alla necessita' di garantire l'erogazione del livelli  essenziali  di
assistenza,  qualora  i  competenti  tavoli   tecnici   di   verifica
dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani
medesimi. La predetta disapplicazione e'  disposta  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport". 
    La  Regione  Molise  ha  richiesto  di  poter   usufruire   della
suindicata deroga, ma non ha, tuttavia, fornito alcuna documentazione
a sostegno della "necessita'  di  garantire  erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza". 
    Nella riunione di verifica sullo stato di attuazione del piano di
rientro dello scorso 9 aprile 2015, e' stato accertato dai competenti
tavoli tecnici che si sono realizzate, con riferimento  al  risultato
di  gestione  dell'anno  2014  e  precedenti,   le   condizioni   per
l'applicazione degli automatismi fiscali previsti dalla  legislazione
vigente, vale a dire l'ulteriore incremento delle aliquote fiscali di
IRAP e addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta in corso,
rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 punti, l'applicazione del
blocco automatico del turn-over del personale del servizio  sanitario
regionale fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in  corso
e l'applicazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie per
il medesimo periodo. 
    Di conseguenza, in ragione di quanto previsto dal richiamato art.
1, comma 174, della legge n. 311/2004, come  modificato,  da  ultimo,
dall'art. 1, comma 583, della legge n. 190/2014, nella Regione Molise
il blocco automatico del turn-over, in vigore  dapprima  fino  al  31
dicembre 2015 (come accertato  nella  riunione  di  verifica  del  19
febbraio 2014), vige fino al 31 dicembre  2016  (come  attestato  dai
tavoli tecnici, nelle riunioni di verifica del 27  giugno  e  del  22
luglio 2014). 
    Per le predette ragioni, la disposizione contenuta  nell'art.  2,
commi 1, 2 e 3, della legge regionale in oggetto, in cui  viene  data
la facolta' agli enti del SSR di "disporre la proroga, anche fino  al
31 dicembre 2016, dei contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  in
scadenza nel periodo di' vigenza della presente  legge",  nonche'  di
prorogare gli incarichi di collaborazione coordinata e  continuativa,
si pone in contrasto con le disposizioni  normative  nazionali  sopra
richiamate (il piu' volte citato art. 1, comma 174,  della  legge  n.
311/2004), che, e' da ritenere, trovano  specifica  applicazione  con
riferimento a tutte le assunzioni di personale del Servizio sanitario
regionale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. 
    Stante quanto sopra, e' da ritenere che il piu' volte citato art.
2, commi 1 e 3, della legge regionale  in  esame  violi  l'art.  117,
terzo  comma,  della  Costituzione,  per  contrasto  con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica e di tutela della  salute,  rappresentati  dal
richiamato art.  1,  comma  74,  della  legge  n.  311/2004,  nonche'
dell'art. 2, commi 82 e 85, della legge n. 191/2009, secondo i  quali
"gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti  per
la Regione, che e'  obbligata  a  rimuovere  i  provvedimenti,  anche
legislativi, e a non adottarne del nuovi che siano di  ostacolo  alla
piena attuazione del piano di rientro". 
    A sostegno  di  quanto  sopra  esposto  si  fa  presente  che  la
giurisprudenza della Corte costituzionale e'  ormai  consolidata  nel
censurare le norme adottate dalle  Regioni  sottoposte  al  Piano  di
rientro in violazione del blocco automatico del turn-over. 
    A  tale  proposito  appare  utile  richiamare  la  giurisprudenza
materia, in particolare la sentenza n. 77 del 2011, relative  proprio
ad una norma, del tutto analoga, della stessa  Regione  Molise  (art.
19, commi 1 e 2, L.R. n. 3/2010), che prevedeva  la  possibilita'  di
prorogare i contratti in essere con il personale precario.  In  essa,
il Giudice delle leggi ha rilevato come  tale  previsione  disponesse
"una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con  il
personale precario (essa concerne, infatti, i contratti del personale
di tutto il servizio sanitario regionale utilizzato con modalita'  di
lavoro flessibili assunto a  tempo  determinato  o  con  rapporto  di
collaborazione coordinate e  continuative)  da  comportare  il  serio
rischio  di  pregiudicare   l'obiettivo   dei   programmi   operativi
finalizzati all'attuazione del Piano di rientro", e ne ha,  pertanto,
sancito l'incostituzionalita'. 
    Di rilievo anche la sentenza n. 2 del  2010,  che  ha  dichiarato
l'illegittimita' di una norma della Regione  Lazio  (art.  69,  della
L.R. n.  14/2008),  che  pur  essendo  stata  emanata  in  dichiarata
attuazione degli obiettivi del piano di rientro, in realta' prevedeva
forme di incentivazione economica non compatibili con il  blocco  del
turn-over; la sentenza  n.  79  del  2013,  con  la  quale  e'  stata
censurata la disciplina istitutiva del registro tumori" della Regione
Campania (L.R. n. 19/2012) nella parte in cui prevedeva, tra l'altro,
il conferimento di nuovi incarichi professionali,* in violazione  del
blocco delle assunzioni. Si richiama inoltre la sentenza n.  110  del
2014 che ha dichiarato incostituzionali diverse disposizioni  di  una
legge calabrese (art. 1, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 12 del  2013),
che prevedevano la  stabilizzazione  di  personale  assunto  a  tempo
determinato, in violazione delle norme sul blocco del  turn-over.  In
tale caso, oltretutto, il commissario ad acta  per  l'attuazione  del
Piano di Rientro aveva chiesto di avvalersi della deroga  al  blocco,
ma al momento dell'adozione della legge, dichiarata  illegittima,  la
deroga non era ancora operativa, non  avendo  la  Regione  completato
alcune attivita' preliminari, quali la redazione della documentazione
esplicativa. 
    Si deve,  peraltro,  ricordare  che,  nonostante  la  nomina  del
Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro, la Regione
Molise e state ritenuta, in sede di verifica, inadempiente dal tavolo
tecnico per la verifica degli inadempimenti regionali e dal  comitato
per la verifica dei livelli essenziali,  a  causa  del  permanere  di
criticita' ed inadeguatezze nella gestione del servizio sanitario. La
Regione,  infatti,  versa  in  una  situazione  di  grave  squilibrio
finanziario. Le predette criticita' hanno assunto dimensioni di  tale
importanza che recentemente  il  legislatore  nazionale  ha  ritenuto
opportuno intervenire per attenuare il disavanzo. 
    Invero, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di  stabilita'),
all'art. 1, comma 604, ha previsto in favore della regione Molise  lo
stanziamento di 40 milioni di euro al fine di ricondurre la  gestione
nell'ambito  dell'ordinata  programmazione  sanitaria  e  finanziaria
nonche' al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto  della
normativa dell'Unione europea, subordinatamente  alla  sottoscrizione
dello specifico  Accordo  tra  lo  Stato  e  le  regioni  concernente
l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria  del
servizio sanitario della regione medesima e per  il  riassetto  della
gestione del servizio sanitario regionale. 
    Piu' in generale, occorre evidenziare che la norma  regionale  in
esame prevede disposizioni in materia sanitaria  che,  nella  Regione
Molise, in virtu' del predetto commissariamento, sono sottratte  agli
organi istituzionali regionali. 
    Come confermato dalla  Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.
110/2014, la giurisprudenza "ha piu' volte  affermato  che  l'operato
del commissario ad acta,  incaricato  dell'attuazione  del  Piano  di
rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e
la Regione interessata, sopraggiunge  all'esito  di  una  persistente
inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti  ad
un'attivita'  che  pure  e'  imposta  dalle  esigenze  della  finanza
pubblica. E, dunque, proprio tale dato - in uno con la  constatazione
che l'esercizio del potere  sostitutivo  e',  nella  specie,  imposto
dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual  e'  quello
alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le  funzioni
amministrative del Commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei
suoi compiti di attuazione dei Piano di rientro, devono essere  poste
al riparo da ogni interferenza degli organi regionali". 
    Di recente, inoltre, codesta Corte ha ulteriormente precisato che
anche "la mera potenziale situazione di interferenza con le  funzioni
commissariali e' idonea a  prescindere  dalla  ravvisabilita'  di  un
diretto contrasto con i poteri del  commissario  -  ad  integrare  la
violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.". 
    La giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  al  riguardo  e'
costante ed univoca (sul punto, si vedano  le  sentenze  nn.  2/2010,
78/2011, 131/2012, 18/2013, 28/2013 e 79/2013). 
    Con riferimento al caso di specie,  il  Consiglio  regionale  del
Molise, intervenendo in  materia  di  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, ha interferito  con  le  precipue  competenze  assegnate
all'attuale  commissario  ad  acta  dal  Governo  con  delibera   del
Consiglio del Ministri del 21 marzo 2013. Quest'ultima, infatti,  nel
conferire l'incarico al predetto commissario, gli  ha  attribuito  le
funzioni che le precedenti delibere del  20  gennaio  2012  e  del  7
giugno 2012 attribuivano, rispettivamente, al precedente  Commissario
ad acta, nominato nella persona  del  Presidente  pro  tempore  della
Regione, e al successivo  Commissario  ad  acta  nominato,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 84, della legge n. 191/2009, in conseguenza  della
non  completa  attuazione  degli  obiettivi  affidati   al   medesimo
Presidente pro tempore  della  Regione  con  la  citata  delibera  20
gennaio 2012. 
    In particolare, la delibera del 20  gennaio  2012  attribuiva  al
Commissario  ad  acta,  al  punto  13,  lettera  a),  l'obiettivo  di
"razionalizzazione e contenimento delta spesa per  il  personale  con
particolare   attenzione:   all'effettiva   attuazione,   da    parte
dell'ASREM, del blocco totale del turn-over per il personale a  tempo
indeterminato al sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del
2004 e successive modificazioni". La lettera b)  del  medesimo  punto
affida al Commissario l'obiettivo specifico dell'attuazione "da parte
dell'ASREM di quanto  previsto  dall'art.  9,  del  decreto-legge  n.
78/2010".  E'  appena  il  caso  di   anticipare,   riservandosi   di
approfondire tale  profilo  piu'  avanti,  che  il  decreto-legge  n.
78/2010, all'art. 9 detta proprio i limiti di spesa per il  personale
a tempo  determinato  o  con  convenzioni  ovvero  con  contratti  di
collaborazione coordinate e continuative. 
    Inoltre la delibera del 7 giugno  2012,  nell'affidare  al  nuovo
Commissario ad acta, nominato al sensi dell'art. 2, comma  84,  della
legge n. 191/2009 gli obiettivi prioritari del Piano di rientro e del
successivi Programmi  operativi,  non  compiutamente  realizzati  dal
Presidente pro tempore funzione di Commissario ad acta,  richiama  la
precedente delibera di comma del 24 luglio  2009  che,  al  punto  5,
prevede "la realizzazione  e  il  contenimento  della  spesa  per  il
personale,  con  particolare  riferimento  al  blocco  del  turn-over
(comprensivo  di  tutte  le  forme  di  lavoro,  ivi  incluse  quella
interinale), alla rideterminazione del fondo  per  la  contrattazione
integrative   aziendale   e   della   diminuzione   delle   posizioni
organizzative e di coordinamento". 
    Per le ragioni su esposte, considerate che il Commissario acta e'
titolare del mandato ad attuare gli obiettivi di  contenimento  della
spesa per il personale, comprensivo di quello a tempo  determinato  o
con convenzioni, o  con  contratti  di  collaborazione  coordinate  e
continuativa, la legge regionale in esame, consentendo la proroga  di
tali tipologie di  contratto,  interferisce  con  i  predetti  poteri
commissariali, in violazione dell'art. 120 Cost. 
    Quanto alla circostanza  che  la  legge  regionale  in  esame  si
qualifica  come  attuativa  del  decreto-legge   n.   101/2013,   che
disciplina le procedure e le condizioni per  la  stabilizzazione  del
personale   precario   delle   pubbliche   amministrazioni,   occorre
evidenziare   che   tale   auto-qualificazione   e'   da    ritenersi
inammissibile e che, anzi,  la  predetta  legge  regionale  contrasta
anche  con  i  limiti  e  le  condizioni  previste   dal   richiamato
decreto-legge, come di seguito illustrate. L'art.  4,  comma  6,  del
citato decreto-legge n. 101/2013, prevede che a decorrere della  data
della sue entrata in vigore, e fino al 31 dicembre 2016 (termine  poi
prorogato al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 426, della legge  n.
190/2014), le pubbliche amministrazioni "(....) possono bandire,  nel
rispetto del limite finanziario fissato dall'art.  35,  comma  3-bis,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   a   garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli  assunzionali
previsti  della  legislazione  vigente  e,  per  le   amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedure di cui all'art.  35,
comma 4, del decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni,  procedure  concorsuali,  per  titoli  ed  esami,  per
assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non  dirigenziale
riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso del  requisiti
di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
nonche' a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge
di conversione del presente  decreto  hanno  maturato,  negli  ultimi
cinque anni, almeno tre anni di  servizio  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze  dell'amministrazione
che emana il bando ...". 
    Occorre subito rilevare che  tale  disposizione  prevede  che  le
procedure di stabilizzazione ivi consentite devono essere  effettuate
nel  rispetto,  oltre  che  di   altre   condizioni,   del   "vincoli
assunzionali  previsti  dalla  normativa  vigente".  Tra  questi   e'
certamente da ritenere che rientri il blocco  del  turnover  previsto
dal richiamato art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004. 
    Il comma 9, del medesimo art. 4, del decreto-legge  n.  101/2013,
poi, prevede che, fino alla conclusione delle  procedure  concorsuali
finalizzate alla stabilizzazione del predetto personale precario,  le
pubbliche amministrazioni  possano  prorogare  i  contratti  a  tempo
determinate  dei  soggetti  in  possesso  di  determinati  requisiti.
Tuttavia, anche in tal caso la facolta' di proroga e' subordinata  ad
una serie di condizioni.  La  disposizione  citata,  infatti,  recita
testualmente   che   "le   amministrazioni   pubbliche   che    nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di  cui  all'rt.
39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni
dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare  procedure  concorsuali  al
sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto  legislative
30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del  presente  articolo
[ovvero  del  comma  che   prevede   la   richiamata   procedure   di
stabilizzazione],  possono  prorogare,  nel  rispetto   dei   vincoli
finanziari  previsti  dalla  normative  vigente  in  materia  e,   in
particolare, del limiti massimi della spesa annua per la stipula  del
contratti a tempo determinato previsti dall'art.  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato  dei  soggetti  che  hanno   maturato,   alla   data   di
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno
tre anni di servizio alle proprie dipendenze La proroga  puo'  essere
disposta in relazione ai proprio effettivo fabbisogno,  alle  risorse
finanziarie disponibili e ai posti  in  dotazione  organica  vacanti,
indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo,
fino al completamento delle  procedure  concorsuali  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2016". 
    Si deve notare, a tal riguardo, che l'eventuale proroga  prevista
dalla  citata  disposizione  e'  una  proroga  "finalizzata",   cioe'
strumentale all'effettuazione delle procedure di stabilizzazione.  Di
conseguenza, ove le predette procedure di stabilizzazione non possano
essere poste in essere, a  causa  dei  richiamati  vincoli  derivanti
dalla normativa vigente - come e' da ritenere  avvenga  nel  caso  di
specie - anche le proroghe in questione non possono essere disposte. 
    Occorre, in ogni caso, evidenziare che la richiamata disposizione
di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge n.  101/2013,  sancisce
che anche l'eventuale proroga debba avvenire nel rispetto dei vincoli
finanziari  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  e,   in
particolare dei "limiti massimi della spesa annua per la stipula  dei
contratti a tempo determinato previsti dall'art.  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78".  Quest'ultimo  prevede  che  a
decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche "«...» possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno 2009". 
    Tali limiti e condizioni sono richiamati anche dal DPCM  6  marzo
2015, che ha attuato, nel settore sanitario, le disposizioni  di  cui
all'art.  4,  commi  6,  7,  8  e  9,  del  piu'   volte   richiamato
decreto-legge n. 101/2013, ai sensi del comma 10 del medesimo art. 4. 
    In particolare, l'art. 2 del citato DPCM, nel  disciplinare,  con
riferimento agli enti del SSN, le procedure  concorsuali  finalizzate
alla stabilizzazione, prevede che queste  possano  essere  effettuate
nel rispetto "dei vincoli di contenimento della  spesa  di  personale
previsti  dalla  legislazione  vigente,  cosi'  come  richiamati   in
premessa". A tal proposito, si osserva che nelle premesse del DPCM in
questione viene richiamato, espressamente, il piu' volte citato  art.
1, comma  174,  della  legge  n.  311/2004,  disposizione  che,  come
ampiamente illustrato, prevede il blocco  automatico  del  turn-over,
alle condizioni e nei casi ivi indicati. 
    Tale vincolo, dunque, rende illegittima, per la  regione  Molise,
la proroga dei contratti, atteso che, come  detto,  tale  proroga  e'
finalizzata alle procedure  di'  stabilizzazione,  che  pero',  nella
regione Molise, in virtu' del blocco del turn-over,  instauratosi  in
applicazione dell'art. 1, comma 174, della  legge  n.  311/2004,  non
possono essere effettuate, per tutta la permanenza del blocco stesso. 
    In ogni caso, l'art. 4 del citato DPCM, prevede che le  eventuali
proroghe dei  contratti  a  tempo  determinato,  che  possono  essere
disposte sino all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2014, ove consentite - ma, come visto, e' da
ritenere che, per le ragioni illustrate, tale  facolta'  di  proroga,
proprio in quanto finalizzata alle procedure di stabilizzazione,  non
possa essere esercitata  della  Regione  Molise  -  debbano  comunque
avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28,
del decreto-legge n.  78/2010,  relativo  al  vincoli  di  spesa  sul
personale a contratto a tempo determinato, sopra illustrati. Si  deve
peraltro evidenziare che le norme recate dal citato art. 9, comma 28,
come espressamente previsto dallo stesso - e come ribadito dal DPCM -
costituiscono "principi generali  al  fini  del  coordinamento  della
finanza pubblica  ai  quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
autonome,  gli  enti  locali  e  gli  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale". Lo  stesso  art.  4  del  richiamato  DPCM,  inoltre,  fa
espressamente salvi, per le regioni sottoposte a piano di rientro,  i
vincoli previsti in detti piani. 
    Ne', peraltro, puo' ammettersi che la regione sia legittimata  ad
adottare norme finalizzate a dare attuazione al  richiamato  art.  9,
comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, atteso che,  come  illustrato
piu' sopra, tale attuazione  affidata  al  Commissario  ad  acta  per
l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario,  ai  sensi
della lettera A), punto 13), lettera b), della delibera del Consiglio
del Ministri del 20 gennaio 2012, richiamata dalle  delibera  del  21
marzo 2013 (lettera C). In ogni  caso,  quindi,  la  regione  non  e'
abilitata a  dettare  norme  che  interferiscano  con  i  poteri  del
Commissario in materia di contenimento della spesa  del  personale  a
tempo determinato. 
    Per tutte le predette  ragioni,  e'  da  ritenere  che  la  legge
regionale in  esame  sia  illegittima,  anche  per  contrasto  con  i
principi  fondamentali  di  cui  all'art.  4,  commi  6  e   9,   del
decreto-legge n. 101/2013 (da intendersi come  principi  fondamentali
in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela  della
salute, atteso lo stretto legame  tra  quanta  dei  servizi  resi  ed
efficienza degli  stessi),  nonche'  con  gli  articoli  2  e  4  del
richiamato DPCM 6 marzo 2015, con  conseguente  violazione  dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione. 
    Si  ribadisce,  inoltre,  che  la  legge  regionale   in   esame,
interferisce con i poteri del  Commissario  ad  acta  in  materia  di
contenimento della  spesa  del  personale,  ostacolando  l'attuazione
degli  obiettivi  ad  esso  affidati  dal  Governo,  con  conseguente
violazione dell'art.  120  della  Costituzione.  Tale  violazione  e'
ravvisabile anche con riguardo  all'art.  2,  comma  4,  della  legge
regionale  in  esame,  che   prevede   la   proroga   dei   contratti
libero-professionali in essere del personale infermieristico operante
presso gli istituti penitenziari regionali. Anche  nei  confronti  di
tale  disposizione  regionale  si   ravvisano   infatti   i   profili
d'incostituzionalita' sopra formulati in ordine all'art. 2, commi  1,
2 e 3.